L’Amministrazione di Sostegno nasce per tutelare momentaneamente o in modo permanente persone che non hanno piena autonomia e non riescono a provvedere ai propri interessi in caso di disabilità psichica e/o semplicemente fisica. L’amministratione di sostegno non prevede l’annullamento della capacità del beneficiario a compiere validamente atti giuridici (come invece avviene nell’interdizione) ma l’amministrato mantiene la capacità di compiere quegli atti per cui il decreto non prevede la rappresentanza o l’assistenza necessaria dell’amministratore e comunque può compiere da solo gli atti necessari al soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiane.
Il decreto di nomina stabilisce la durata dell’incarico e i poteri dell’amministratore di sostegno, che nello svolgimento dei compiti deve sempre tener conto delle aspirazioni dei bisogni del beneficiario e tenerlo sempre aggiornato sulle decisioni che intende prendere e in caso di dissenso è tenuto ad informare il Giudice Tutelare. Una volta fatta la nomina l’amministratore di sostegno deve prestare davanti al Giudice giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza, a lui spetta anche il compito ogni anno, o con la frequenza stabilita dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina, di riferire circa il suo operato e le condizioni di vita e salute del beneficiario e deve anche rendicontare la propria gestione economica, attraverso un apposito modulo seguendo le specifiche indicazioni fornite insieme al modulo. Per determinati atti di straordinaria amministrazione l’amministratore deve chiedere espressa autorizzazione al Giudice Tutelare (acquisto beni mobili ed immobili, riscossione capitali, cancellazione ipoteche, accettazione o rinuncia eredità, vendita immobili etc.). Eventuali atti compiuti dall’AdS o dal beneficiario in violazione di norme o in eccesso di potere sono annullabili su istanza dell’AdS, del Pubblico Ministero, del beneficiario e degli eredi ed aventi causa.
E’ possibile revocare l’amministrazione di sostegno nel momento in cui vengano meno i presupposti o se si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.
La nomina viene fatta dal Giudice Tutelare e solitamente si preferisce la nomina nello stesso ambito familiare dell’assistito (coniuge, persona convivente, figli o genitori, fratello o sorella); in alternativa può anche essere individuato all’esterno del nucleo familiare tenendo sempre conto dell’esclusivo interesse del beneficiario. La richiesta (presentazione del ricorso) può essere fatta direttamente dall’interessato, da un suo parente, o dal Pubblico Ministero al Tribunale di riferimento attraverso un modulo specifico, che per i domiciliati/residenti nel Comune di Roma che si può scaricare direttamente dal sito del Tribunale di Roma al link: http://www.tribunale.roma.giustizia.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=2040&cfp_id_modulo=2040 E’ necessario allegare alla documentazione da presentare il certificato di residenza del beneficiario, che deve essere richiesto per “Procedure Giudiziarie” e viene rilasciato dal Comune.
Se il beneficiario è ricoverato presso una residenza per anziani o altra struttura competente (a tempo indeterminato) è competente il Giudice del luogo di ricovero, se si tratta invece di ricoveri momentanei fa riferimento il Giudice competente in base alla residenza al domicilio del beneficiario.
Allegando al Ricorso il certificato d’intrasportabilità è possibile richiedere l’accesso domiciliare al Giudice Tutelare. All’interno del ricorso è anche possibile proporre un nominativo di persona che si suggerisce per la nomina di AdS, che deve però ottenere l’approvazione dal Giudice Tutelare. Il ricorso può anche essere presentato anche da una persona diversa dal ricorrente se in possesso di delega e copia del documento del delegato. Nei casi di urgenza, legati a pericolo di vita e/o nei casi di specifica e comprovata impossibilità del beneficiario di far fronte alle necessità, il Giudice può adottare provvedimenti provvisori e urgenti per il benessere e la cura della persona e del patrimonio attraverso la nomina di un amministratore provvisorio per il compimento di specifici atti.
L’amministrazione di sostegno può anche essere disposta per una persona interdetta o inabilitata, è necessario in questo caso presentare contemporaneamente ricorso per l’istituzione di amministrazione di sostegno e l’istanza di revoca della misura dell’interdizione o inabilitazione al tribunale.